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Droni autocostruiti: le regole per chi si fa il drone da solo

Indice della guida
Un drone autocostruito, costruito da te, per uso proprio e quindi non immesso sul mercato, non può avere una marcatura di classe. Le sue regole si leggono quindi sulla bilancia: sotto i 250 grammi vola in sottocategoria A1, sopra i 250 grammi vola in A3. Non serve alcuna certificazione del mezzo, ma restano interamente dovuti la registrazione come operatore UAS, il QR code sul drone e l'assicurazione di responsabilità civile.
Perché un autocostruito non ha classe
La marcatura di classe nasce dal Reg. (UE) 2019/945, che è un regolamento di prodotto: si rivolge a fabbricanti, importatori e distributori e disciplina ciò che viene immesso sul mercato. Un mezzo che costruisci per te non entra in quel circuito, quindi non c'è nessun soggetto tenuto a certificarlo e nessuna procedura che tu possa attivare per farlo certificare.
Non è una lacuna: è una scelta. Il regolamento ha semplicemente collocato gli autocostruiti nello stesso perimetro dei droni senza marcatura, quello che si applica per esclusione.
Le due sole caselle: A1 e A3
| Massa al decollo | Sottocategoria | Cosa significa |
|---|---|---|
| < 250 g | A1 | Si può volare vicino alle persone non coinvolte; mai su assembramenti |
| ≥ 250 g | A3 | Nessuna persona non coinvolta nell'area; ≥ 150 m da aree residenziali, commerciali, industriali e ricreative |
Il riferimento è la MTOM, la massa massima al decollo: telaio, motori, batteria, eliche, camera, VTX, antenne, eventuale action cam. Tutto quello che stacca da terra insieme al drone.
Su un autocostruito questa verifica è più delicata che su un prodotto commerciale, perché il peso cambia a ogni modifica. Una batteria più grande per il long range, una GoPro montata sopra, un telaio più robusto dopo un crash: ogni intervento può spostare il mezzo da una casella all'altra. Una bilancia da cucina precisa al grammo è, in senso letterale, uno strumento normativo.
In A3 restano validi tutti i limiti generali della categoria Open: quota massima 120 metri, obbligo VLOS, divieto assoluto di sorvolare assembramenti di persone, rispetto delle zone geografiche UAS pubblicate su d-flight, divieto di sganciare materiali e di trasportare merci pericolose.
Registrazione, QR code e assicurazione
Gli obblighi amministrativi non dipendono dalla classe ma dall'operatore, e quindi valgono anche per chi vola con un mezzo costruito in casa.
Registrazione come operatore UAS. È dovuta da chiunque operi un drone in Italia, con l'eccezione dei droni-giocattolo conformi alla direttiva 2009/48/CE e dei droni sotto i 250 g privi di sensori in grado di rilevare dati personali. Un autocostruito con camera FPV o action cam ricade nell'obbligo anche se pesa 90 grammi. Il codice operatore è alfanumerico, ha 16 caratteri, inizia con "ITA" per l'Italia e va stampato come QR code e applicato su ogni drone posseduto. La procedura è descritta nella guida alla registrazione su D-Flight.
Assicurazione RC. L'art. 27 del Regolamento ENAC UAS-IT non consente di condurre operazioni con un UAS senza una polizza di responsabilità civile verso terzi in corso di validità, con massimali conformi al Reg. (CE) 785/2004. L'orientamento ENAC è che l'obbligo valga per qualsiasi drone e qualsiasi uso, a prescindere dal peso. Dettagli e massimali nella guida sull'assicurazione drone.
Età minima. La regola generale del Reg. (UE) 2019/947 è 16 anni. Il regolamento prevede però che non ci sia limite di età per i droni autocostruiti sotto i 250 g e per chi pilota sotto la supervisione di un pilota di almeno 16 anni con competenza adeguata alla categoria.
FPV: la regola che non si aggira
Molti droni autocostruiti nascono per il volo in prima persona, e qui c'è il vincolo che genera più fraintendimenti.
Il volo FPV è consentito in categoria Open, ma il requisito VLOS resta pienamente in vigore. Poiché il pilota con il visore non ha contatto visivo diretto con il mezzo, il regolamento ammette la figura dell'osservatore. Le condizioni fissate da ENAC sono precise:
- l'osservatore mantiene contatto visivo diretto e costante con il drone, senza ausili strumentali (le lenti correttive non contano);
- sta accanto al pilota e fornisce supporto continuo con avvisi tempestivi;
- monitora la traiettoria rispetto ad altri aeromobili, persone e ostacoli, assicurando adeguata separazione;
- il pilota remoto resta in ogni caso il responsabile della sicurezza del volo.
Sul piano pratico, l'osservatore va anche addestrato: deve sapere che cosa cercare e comunicare in modo conciso e non ambiguo. Il tema è approfondito nella guida su FPV e osservatore; il funzionamento tecnico dei mezzi FPV è spiegato nella guida ai droni FPV.
Racing e gare: la strada dell'articolo 16
Un drone racing autocostruito è, quasi sempre, un mezzo sopra i 250 grammi senza marcatura di classe: in categoria Open sta quindi in A3, che è esattamente il contrario di quello che serve a una gara: un circuito delimitato, spettatori, piloti seduti sotto una tenda.
La strada solida per il racing organizzato è l'autorizzazione ex art. 16 del Reg. 2019/947, rilasciata da ENAC a club e associazioni di aeromodellismo. Sotto quell'autorizzazione i soci operano secondo regole proprie definite nell'autorizzazione stessa, su campi volo dedicati. I requisiti riguardano l'associazione: personalità giuridica o riconoscimento prefettizio, oppure riconoscimento sportivo. L'istanza si presenta con un Manuale delle Operazioni. Il percorso è descritto nella guida su aeromodellismo e articolo 16.
Il confronto con i droni legacy
Autocostruiti e legacy finiscono nello stesso regime operativo, ma per ragioni diverse: i legacy sono prodotti commerciali che la marcatura di classe l'hanno mancata per una questione di calendario, gli autocostruiti non possono averla per definizione. La conseguenza pratica è identica, A1 sotto i 250 g e A3 sopra, e le trovi descritte anche nella guida ai droni legacy senza marcatura di classe.
Se vuoi vedere dove si colloca il tuo mezzo rispetto a tutto il resto del sistema, il quadro completo è nella guida alle classi dei droni.
Domande frequenti
Posso costruirmi un drone e volarci legalmente in Italia?
Sì. Un drone autocostruito sotto i 250 g può volare in sottocategoria A1; sopra i 250 g vola in A3, ad almeno 150 metri da aree residenziali, commerciali, industriali e ricreative e senza persone non coinvolte nell'area.
Un drone autocostruito può avere la marcatura di classe?
No. La marcatura di classe è rilasciata nell'ambito della certificazione di un prodotto immesso sul mercato: un mezzo costruito per uso proprio non vi rientra e resta senza classe.
Devo registrarmi come operatore anche con un drone autocostruito?
Sì, se il drone ha una camera o un microfono, oppure se supera i 250 g. Il codice operatore va stampato come QR code e applicato sul mezzo, e la copertura assicurativa di responsabilità civile resta obbligatoria.
Posso volare in FPV con un drone che ho costruito io?
Sì, purché sia rispettato il requisito VLOS: serve un osservatore che mantenga il contatto visivo diretto e costante con il drone, stia accanto a te e ti avvisi tempestivamente. Volare in FPV da soli è una violazione.
C'è un'età minima per pilotare un drone autocostruito?
La regola generale del Reg. (UE) 2019/947 fissa 16 anni. Per i droni autocostruiti sotto i 250 g il regolamento non prevede un limite di età, così come per il pilotaggio sotto la supervisione di un pilota di almeno 16 anni con competenza adeguata.
Fonti
Le affermazioni normative di questa pagina vengono da qui.