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Droni agricoli: il Decreto Semplificazioni apre alla sperimentazione dei trattamenti

Indice della guida
Il Decreto Semplificazioni, convertito nella Legge 182/2025, introduce in Italia un'autorizzazione sperimentale per i trattamenti fitosanitari con drone. È la prima crepa in un divieto che durava da anni e che, di fatto, aveva tenuto fuori dai campi italiani una tecnologia già diffusa altrove. Attenzione però al passaggio successivo: la norma apre alla sperimentazione, non libera l'irrorazione. Perché diventi operativa servono i decreti attuativi dei ministeri competenti, che a oggi non risultano pubblicati.
Da dove veniamo
Il divieto non nasceva in ambito aeronautico ma agricolo. La direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi vieta in via generale l'irrorazione aerea, ammettendo deroghe valutate caso per caso. Recepita nell'ordinamento italiano, ha reso per anni impraticabile l'uso del drone per i trattamenti: la norma era stata scritta pensando all'aereo e all'elicottero, e non distingueva un velivolo che passa a cinquanta metri da un multirotore che vola a tre metri dalla chioma.
Il paradosso è noto a chiunque lavori in collina: sui terrazzamenti, nei vigneti in pendenza, sui suoli fradici dopo la pioggia, il drone è spesso l'unico mezzo che non compatta il terreno e non espone l'operatore alla deriva. Ma era proprio la deriva, cioè il rischio che il prodotto raggiunga aree non bersaglio, la ragione del divieto generale.
Che cosa prevede la legge
L'apertura è condizionata. Le operazioni dovranno:
- essere conformi al PAN, il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- rispettare le regole operative ENAC per piloti e operatori UAS;
- impiegare personale specificamente formato e attrezzature certificate.
Sono tre condizioni che vanno lette insieme, perché disegnano un profilo professionale preciso: non basta essere un pilota con l'attestato, e non basta essere un agronomo. Serve la combinazione.
Il lato aeronautico non cambia
Chi si aspetta che l'apertura semplifichi anche la parte di volo resterà deluso. I mezzi da irrorazione sono multirotori di grande taglia, con masse al decollo che vanno dalle decine di chili in su: escono dai limiti della categoria Open, che comunque vieta lo sgancio di materiali in tutte le sottocategorie. Si opera quindi in categoria Specific, con due strade:
- una dichiarazione di scenario standard, con drone marcato C5 o C6 a seconda dello scenario;
- un'autorizzazione operativa ENAC, costruita su un PDRA o su una SORA completa.
Sul secondo fronte c'è una novità recente utile: EASA cita il PDRA-S01 come percorso standardizzato proprio per l'irrorazione agricola, e dallo scorso 29 settembre la metodologia applicabile è la SORA 2.5. Sono strumenti che riducono il lavoro di analisi, non che lo eliminano.
C'è poi una scadenza a pochi giorni da qui: dal 1° gennaio gli scenari standard nazionali italiani non saranno più utilizzabili, e resteranno soltanto gli scenari europei EU-STS-01 ed EU-STS-02. Chi sta pianificando investimenti in questo settore deve tenerne conto nella scelta del mezzo.
Il quadro completo è nelle guide sulla categoria Specific e sulle classi C5 e C6; la metodologia di valutazione del rischio è descritta nella guida su SORA 2.5 e nella voce di glossario sui PDRA.
Che cosa aspettarsi nei prossimi mesi
Due cantieri procedono in parallelo.
Sul fronte italiano, i decreti attuativi dovranno definire chi rilascia le autorizzazioni sperimentali, con quali requisiti di formazione, su quali colture e con quali attrezzature. Finché non escono, il quadro operativo resta quello di prima: l'irrorazione con drone non è liberamente consentita.
Sul fronte europeo, la Commissione sta lavorando alla revisione della direttiva 2009/128/CE, con l'idea di passare da un modello di deroga caso per caso a una deroga generale accompagnata da elenchi di attrezzature autorizzate. È il cambiamento strutturale: sposterebbe la valutazione dal singolo trattamento al tipo di macchina. I tempi, però, non sono definiti.
Cosa può fare, intanto, chi lavora nei campi
Il monitoraggio non è mai stato vietato. Mappe di vigore, rilievi multispettrali, conteggio delle fallanze, fotogrammetria per la pianificazione: sono attività che non comportano sgancio di materiali e che, nei limiti ordinari di quota, distanza e contatto visivo, possono restare in categoria Open. È da lì che quasi tutti gli operatori agricoli italiani sono partiti, ed è la parte del mestiere che continua a generare lavoro anche mentre si aspettano i decreti.
Chi vuole prepararsi al dopo può usare questi mesi per la formazione: gli attestati della categoria Specific richiedono tempo e addestramento pratico, e non si improvvisano quando la norma arriva.
Per approfondire: la guida su droni agricoli e trattamenti fitosanitari e quella sull'agricoltura di precisione con i droni.
Domande frequenti
Da oggi posso irrorare con il drone?
No. La legge introduce un'autorizzazione sperimentale e supera il divieto assoluto, ma l'operatività concreta dipende dai decreti attuativi dei ministeri competenti, che alla data di questo articolo non risultano pubblicati. Fino ad allora l'irrorazione con drone non è liberamente consentita.
Perché l'irrorazione con drone era vietata?
Per effetto della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, che vieta in via generale l'irrorazione aerea ammettendo deroghe caso per caso. Recepita in Italia, ha reso per anni impraticabile l'uso del drone per i trattamenti, a prescindere dal tipo di mezzo.
In quale categoria ricadono i droni per irrorazione?
In categoria Specific. I mezzi da irrorazione superano ampiamente i limiti della categoria Open, che vieta comunque lo sgancio di materiali: servono una dichiarazione di scenario standard con drone di classe adeguata oppure un'autorizzazione operativa ENAC basata su un PDRA o su una SORA.
Fonti
Le affermazioni normative di questa pagina vengono da qui.
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