NRM · 17
Droni agricoli e trattamenti fitosanitari: cosa dice la normativa

Indice della guida
In Italia l'irrorazione di prodotti fitosanitari con drone è passata da un divieto sostanziale a un regime di autorizzazione sperimentale, introdotto dal Decreto Semplificazioni convertito nella Legge 182/2025 del dicembre 2025. Non significa però che oggi si possa irrorare liberamente: l'operatività dipende da decreti attuativi dei ministeri competenti la cui pubblicazione, alla data di questa revisione, non risulta confermata dalle fonti disponibili.
Questa guida separa i tre piani che si intrecciano nel tema: il diritto agrario sui fitosanitari, le regole aeronautiche e lo stato di avanzamento dei provvedimenti attuativi.
Perché l'irrorazione era di fatto vietata
Il punto di partenza non è aeronautico ma agricolo. La direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi vieta in via generale l'irrorazione aerea, ammettendo deroghe valutate caso per caso. Recepita nell'ordinamento italiano, ha reso per anni impraticabile l'uso del drone per i trattamenti, indipendentemente dal fatto che il mezzo fosse un elicottero o un multirotore da 50 chili.
La ratio della direttiva è la deriva: il rischio che il prodotto raggiunga aree non bersaglio. Che il drone, volando basso e lento, riduca sensibilmente questo rischio è un argomento tecnico che la norma, scritta pensando all'aviazione tradizionale, non contemplava.
Cosa ha cambiato la Legge 182/2025
Il Decreto Semplificazioni, convertito nella Legge 182/2025 nel dicembre 2025, ha introdotto un'autorizzazione sperimentale per i trattamenti fitosanitari con drone, superando il divieto assoluto.
Le operazioni devono:
- essere conformi al PAN, il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- rispettare le regole operative ENAC per piloti e operatori UAS;
- impiegare personale specificamente formato e attrezzature certificate.
Sono tre condizioni cumulative, e la terza è quella che nella pratica determina chi può operare: senza attrezzature riconosciute idonee e senza un percorso formativo definito, l'autorizzazione resta sulla carta.
Lo stato dei decreti attuativi
I decreti attuativi dei ministeri competenti erano attesi inizialmente per metà marzo 2026. Sono poi slittati, e le fonti di settore li davano in pubblicazione entro fine maggio 2026.
Non è stato possibile confermare che siano stati effettivamente pubblicati. La formula corretta, quindi, è questa: la legge ha aperto alla sperimentazione, ma l'operatività dipende dai decreti attuativi, il cui stato va verificato.
Il lato aeronautico: categoria Specific
Indipendentemente dal via libera agrario, un drone per irrorazione è un mezzo aeronautico impegnativo.
I modelli in commercio superano ampiamente i 25 kg di massa massima al decollo, che è il tetto della categoria Open. Anche quando restassero sotto, la categoria Open vieta lo sgancio di materiali: irrorare è per definizione un'operazione fuori dall'Open.
Si opera quindi in categoria Specific, attraverso una delle strade previste:
| Strada | Quando ha senso |
|---|---|
| Dichiarazione di scenario standard (EU-STS-01 o EU-STS-02, con droni marcati C5 o C6) | Quando l'operazione rientra integralmente nei limiti dello scenario |
| Autorizzazione operativa ENAC con PDRA | Quando esiste un risk assessment predefinito adatto: EASA cita il PDRA-S01 come percorso standardizzato per l'irrorazione agricola |
| Autorizzazione operativa ENAC con SORA | Quando l'operazione non è riconducibile a uno schema predefinito |
| LUC | Per operatori strutturati che si autoautorizzano entro i privilegi concessi |
Il ricorso al PDRA è la via che semplifica di più, perché evita di rifare da zero l'intera analisi SORA. Dal 29 settembre 2025 la metodologia applicabile è SORA 2.5.
Sul piano dei titoli, l'operatore deve disporre di piloti con le competenze richieste dalla categoria Specific: il percorso è descritto nella guida agli attestati STS-01 e STS-02.
Cosa si può già fare, senza trattamenti
La parte dell'agricoltura di precisione che non comporta sgancio di materiali non è toccata da tutta questa vicenda. Monitoraggio delle colture, indici di vigore, rilievi multispettrali, mappe di prescrizione, conteggio piante, rilievi fotogrammetrici: sono operazioni di ripresa, e se rispetti i limiti ordinari di quota, distanza e VLOS possono rientrare nella categoria Open.
È il motivo per cui in Italia la maggior parte dei servizi con drone in campo agricolo riguarda i dati, non i trattamenti. Il tema è approfondito nella guida sull'agricoltura di precisione con i droni.
Dove sta andando l'Europa
La Commissione europea sta riscrivendo la direttiva 2009/128/CE, con l'idea di passare da un modello di deroga caso per caso a una deroga generale accompagnata da elenchi di attrezzature autorizzate. In parallelo, EASA ha standardizzato i percorsi di valutazione del rischio, PDRA-S01 e SORA 2.5, per rendere le approvazioni più omogenee tra Stati membri.
La piena implementazione a livello europeo è prospettata tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. È una prospettiva, non una data certa.
Per il quadro generale delle categorie e degli obblighi, parti dalla guida alla normativa droni.
Domande frequenti
Oggi posso irrorare con il drone in Italia?
Non liberamente. La Legge 182/2025 ha introdotto un'autorizzazione sperimentale che supera il divieto assoluto, ma l'operatività dipende dai decreti attuativi dei ministeri competenti, la cui pubblicazione non risulta confermata dalle fonti disponibili. Prima di programmare un trattamento, verifica lo stato dei decreti presso le autorità competenti.
Perché l'irrorazione aerea era vietata?
Per effetto della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, che vieta in via generale l'irrorazione aerea ammettendo deroghe caso per caso. Recepita in Italia, ha reso per anni l'irrorazione con drone di fatto impraticabile.
In quale categoria ricadono i droni agricoli?
Quasi sempre in categoria Specific. I mezzi per irrorazione superano ampiamente i 25 kg di massa massima al decollo o comunque operano fuori dai limiti della categoria Open, che vieta lo sgancio di materiali. Servono quindi una dichiarazione di scenario standard o un'autorizzazione operativa ENAC.
Posso usare il drone in agricoltura senza trattamenti?
Sì. Il monitoraggio delle colture, le mappe di vigore, i rilievi multispettrali e la fotogrammetria non comportano sgancio di materiali e possono rientrare nella categoria Open se rispetti i limiti ordinari di quota, distanza e VLOS.
Che cos'è il PDRA-S01?
È un risk assessment predefinito elaborato da EASA, citato come percorso standardizzato per le operazioni di irrorazione agricola. Consente all'operatore di presentare domanda di autorizzazione operativa adottando una valutazione già confezionata, invece di svolgere da zero l'intera analisi SORA.
Fonti
Le affermazioni normative di questa pagina vengono da qui.